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 sabato 19 maggio 2012 ..:: Aree Tematiche ::..
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 alienazione beni immobili, certificazioni energetiche e garanzie sugli impianti
 
 25/03/2008 10:22:56
CAF DDL S.r.l.
51 posts


alienazione beni immobili, certificazioni energetiche e garanzie sugli impianti
 Modified By CAF DDL S.r.l.  on 25/09/2008 12:36:49)

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Sicurezza degli impianti: nessun limite alla circolazione degli immobili

Sommario: 1. La nozione di “trasferimento”. - 2. L’ambito soggettivo. - 3. L’ambito oggettivo. - 4. L’attività del notaio e la validità dell’atto. - 5. L’ambito di applicazione. - 6. Le sanzioni. – 7. Conclusioni
 
 
Il decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in G.U. n. 61 del 12 marzo 2008, entrato in vigore il 27 marzo 2008 (in base alla normale vacatio legis), all’art. 13 contiene una previsione che riguarda “gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo” stipulati a partire da quella data.

 N.B.: il menzionato art. 13 è stato abrogato dall'art. 35 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008

1. La nozione di “trasferimento”
 
In questa fase sembra sufficiente evidenziare che l’ampio concetto di “trasferimento” (art. 13) sembra alludere non ad un contratto tipico, bensì ad una prestazione possibile oggetto di più contratti che, “a qualsiasi titolo”, sono idonei a realizzare il trasferimento di un immobile, a qualsiasi uso destinato.
Ancora una volta quindi, si ripropone lo stesso dubbio interpretativo sull’impiego da parte del legislatore del “generico” concetto di “trasferimento”, già posto in occasione della certificazione energetica degli edifici.
L’interprete in questo caso dovrà non solo verificare la portata della nozione di “trasferimento” utilizzata, ma dovrà anche affrontare due difficoltà ulteriori:
- in primo luogo, che la nozione di “trasferimento” non è accompagnata dalla locuzione  “a titolo oneroso” (come invece, nell’art. 6, comma 1-bis, lettere a), b), c) del d.lgs. 192/2005, come modificato dal d.lgs. 311/2006), ma dall’espressione “a qualsiasi titolo”. La nozione, pertanto, sembra doversi riferire agli “atti a titolo oneroso”, quali ad esempio la vendita e la permuta, con esclusione di ogni atto da cui non derivi un “trasferimento” in senso tecnico (come ad esempio la divisione);
- in secondo luogo, di conciliare la nozione di “trasferimento a qualsiasi titolo” con il termine “venditore” impiegato nella stessa disposizione, che andrebbe inevitabilmente a circoscrivere l’ambito applicativo della norma: termine significativo, ma non decisivo ai fini dell’esclusione dalla disciplina de qua agli atti a titolo gratuito, come ad esempio la donazione.
Si deve anche aggiungere che, stante l’ampio concetto di trasferimento utilizzato a prescindere dal tipo di atto posto in essere, si ripropongono gli stessi problemi già esaminati sempre in tema di certificazione energetica, relativamente all’applicabilità del D.M. 37/2008 agli atti derivativi-costitutivi di diritti reali di godimento, per i quali allo stato comunque non può affermarsi l’esclusione della disciplina.
D’altra parte non può tralasciarsi di considerare che talvolta il legislatore utilizza un termine ridotto rispetto all’istituto disciplinato (ad esempio, “venditore” con riferimento a qualsiasi contratto di cessione di un bene), per cui l’utilizzazione del termine così ridotto non deve indurre in modo superficiale ad un’interpretazione restrittiva.
 
2. L’ambito soggettivo
 
Ad una prima lettura, il decreto in esame non sembra affatto indirizzato ad incidere in misura significativa sull’attività del notaio.
Il provvedimento ha come destinatari:
  1. soggetti di cui all’art. 3 del decreto, e cioè le imprese abilitate all’installazione, trasformazione ed ampliamento e manutenzione straordinari degli impianti;
  2. il committente di cui all’art. 8, comma 1;
  3. il proprietario dell’impianto di cui all’art. 8, comma 2;
  4. il soggetto titolare del permesso di costruire e di quello che ha presentato la DIA di cui all’art. 11, comma 2.
L’attività del notaio viene in considerazione, quindi, solo nell’art. 13 che prevede, in fase di trasferimento dell’immobile tre distinte attività:
- la consegna all’avente causa della documentazione amministrativa e tecnica nonché il libretto di uso e di manutenzione;
- l’indicazione in atto della garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza;
- l’allegazione della dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7, comma 6.
È prevista infine la consegna della stessa documentazione in copia all’utilizzatore del bene a qualsiasi titolo.
 
3. L’ambito oggettivo
 
Il decreto sembra riferirsi a tutti gli immobili in qualunque tempo realizzati, senza distinzione.
Si distingue, invece, tra impiantirealizzati prima e dopo l’entrata in vigore del decreto, da cui scaturisce una possibile diversa documentazione ai fini dell’allegazione.
Per quanto concerne la dichiarazione di conformità, da redigere in base ai modelli allegati al decreto, essa viene rilasciata:
- dall’impresa installatrice, secondo il modello di cui all’allegato 1 del decreto (art. 7, comma 1);
- dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’art. 3, comma 3, secondo il modello di cui all’allegato 2 del presente decreto (art. 7, comma 4);
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non più reperibile, la stessa è sostituita, per i soli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, da una dichiarazione di rispondenza resa da un competente professionista iscritto all’albo ed avente i requisiti previsti dall’art. 7, comma 6.
 
4. L’attività del notaio e la validità dell’atto
 
Quanto al comportamento che il notaio è tenuto a seguire in sede di ricevimento dell’atto pubblico o di autentica dell’atto di trasferimento, l’art. 13 stabilisce in particolare quanto segue: “L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6.”
Circa la consegna della documentazione prevista dalla prima parte dell’art. 13, a rigore, questa appare una fase meramente eventuale dell’attività di documentazione del pubblico ufficiale. Il riferimento, infatti, alla vicenda traslativa e non all’atto traslativo, lascia supporre che quella consegna possa sia precedere che seguire l’atto traslativo. Da questo punto di vista pertanto, nessun obbligo è posto a carico del notaio.
Riguardo all’allegazione delle dichiarazioni di cui all’art. 7, la lettera della norma pone l’obbligo di allegazione all’atto di trasferimento,pur se la violazione di tale prescrizione non risulta sanzionata da alcuna disposizione, secondo quanto più avanti precisato.
La violazione di tale obbligo, inoltre, non incide sulla validità dell’atto: infatti, quando il legislatore ha inteso far dipendere la validità del negozio di trasferimento dall’allegazione di un documento tecnico, lo ha detto espressamente (cfr. da ultimo art. 15, commi 8 e 9, d.lgs. 192/2005, come modificato dal d.lgs. 311/2006).
Occorre aggiungere infine, sotto un diverso profilo, che appare difficile ipotizzare una qualunque ipotesi di invalidità dell’atto (nullità virtuale) sulla base di una fonte normativa di tipo secondario, come un decreto ministeriale.
Va comunque segnalato che le parti possono espressamente, di comune accordo, escludere la necessità della predetta allegazione.
Quanto invece alla garanzia del venditore (rectius: alienante), che deve essere riportata nell’atto di trasferimento, si segnala come ciò già trovi una sua propria disciplina nel codice civile e precisamente agli art. 1476 ss., ancorché questi non prevedano un obbligo di riportare nell’atto simile indicazione.
Sulla base di un’interpretazione meramente letterale dell’art. 13 potrebbe sembrare che l’inciso “salvo espressi patti contrari” si riferisca unicamente all’allegazione delle dichiarazioni di cui all’art. 7, cosicché le parti potrebbero espressamente, di comune accordo, derogare solo alla suddetta previsione.
Su tale ricostruzione, che quindi escluderebbe per il venditore di derogare alla garanzia di cui all’art. 13 sulla conformità degli impianti, possono avanzarsi fondati dubbi.
 
5. L’ambito di applicazione
 
Risulta, invero, alquanto singolare che la presente disciplina di natura regolamentare, possa aver inciso sull’ordinaria disciplina codicistica in materia di garanzia per i vizi, di cui all’art. 1490 c.c.; norma questa che, al secondo comma, consente alle parti di escluderla.
Torna qui nuovamente in considerazione l’aspetto della gerarchia delle fonti normative. Non può infatti una disposizione contenuta in un regolamento ministeriale derogare ad una fonte di rango primario, quale il codice civile; ne consegue che non essendo stato modificato l’art. 1490 c.c., esso continua a disciplinare la garanzia a carico del venditore sui vizi della cosa.
Sembrerebbe deporre in questo senso – impregiudicati i diversi profili di eccesso di delega contenuti nel decreto, e la questione relativa all’emanazione del decreto nei termini previsti dalla legge delega - anche l’ambito circoscritto di operatività del suindicato regolamento. Il provvedimento infatti, è stato emanato in attuazione della sola lettera a), comma 13, dell’art. 11-quaterdecies del d.l. 203/2005 (convertito con modificazione dall’art. 1 della l. 248/2005), la quale lettera fa riferimento esclusivamente al riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Il provvedimento, quindi, non è in attuazione della delega di cui alla successiva lettera b), che attiene alla definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti, con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza. Questa parte della legge delega, pertanto, non risulta allo stato ancora attuata (1).
Se tale ricostruzione è corretta, il presente provvedimento nulla ha mutato in materia di contrattazione degli immobili, i quali continuano come per il passato a poter circolare pur senza che riportino la dichiarazione del venditore di cui all’art. 13.
In definitiva, le previsioni dell'art. 13 appaiono unicamente finalizzate a ridurre le asimmetrie informative nella contrattazione, avente ad oggetto immobili nei quali siano installati gli impianti menzionati nell'art. 1 del decreto; la natura regolamentare di queste previsioni, e l'assenza di sanzioni specifiche per la loro inosservanza - salvo quanto infra precisato - induce a concludere nel senso della piena commerciabilità degli edifici a prescindere dall'osservanza delle prescrizioni sopra commentate.
 
6. Le sanzioni
 
Quanto all’apparato sanzionatorio previsto nel suddetto decreto (art. 15), coerentemente con quanto già ritenuto circa l’inesistenza di nuovi obblighi a carico del notaio, esso non prevede alcuna sanzione in fase di trasferimento dell’immobile, a carico né del notaio né delle parti dell’atto.
Le sanzioni si riferiscono solo alle imprese di cui all’art. 3 del decreto in esame. Infatti:
- il comma 1 dell’art. 15 si riferisce alla violazione degli obblighi di cui all’art. 7, posti esclusivamente a carico delle imprese e dei soggetti abilitati al rilascio delle dichiarazioni di conformità e di rispondenza;
- il comma 3 allude alle violazioni accertate a carico delle imprese installatrici.
Quanto al comma 2, che attiene genericamente agli altri obblighi di cui al presente decreto, non si ritiene che si riferisca ad alcun obbligo in capo (oltre che al notaio) alle parti. Infatti “il riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione”, presuppone una valutazione tecnica che non può essere propria delle parti.
A sostegno della ricostruzione sopra prospettata si consideri che il comma 6 dell’art. 15 individua come unica autorità competente ad irrogare le sanzioni, le Camere di Commercio, certamente non legittimate all’irrogazione di sanzioni nei confronti di soggetti da esse non controllati.
 
7. Conclusioni
 
- E’ certamente ammissibile, in base al codice civile, una deroga convenzionale all'obbligo di garanzia della conformità degli impianti previsto dall'art. 13 in capo all'alienante: le parti possono, cioè continuare a pattuire l'esclusione di tale obbligo di garanzia, eventualmente ponendo a carico dell'acquirente l'onere di provvedere successivamente all'adeguamento degli impianti stessi, o in alternativa prevedendo obblighi diversi a carico dell'alienante (ad esempio, quello di provvedere successivamente all'adeguamento).
- Nell'ipotesi in cui nessuna previsione di garanzia sia contenuta nel contratto, non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 15, ma trovano unicamente applicazione le norme codicistiche sulla garanzia per vizi.
- Analogamente, nel caso di mancata allegazione delle certificazioni di conformità (o equipollenti) in assenza di un patto espresso di deroga, non può ipotizzarsi l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, salva sempre l'ordinaria disciplina della garanzia per vizi e della responsabilità contrattuale.
- Impregiudicata quindi la commerciabilità degli immobili, la validità degli atti di trasferimento e l'inapplicabilità di sanzioni amministrative per quanto sopra descritto, dovranno essere invece approfondite le interferenze della normativa in oggetto con la ordinaria disciplina della garanzia per vizi e della responsabilità dell'alienante per inadempimento, nei casi in cui il contratto ometta di regolamentare il profilo in esame.
 
 
Ufficio Studi del CNN
(Mauro Leo - Cristina Lomonaco - Serena Metallo)
 
 
_____________
(1) Sotto un diverso profilo - a sostegno del ruolo che l’art. 13 assume solo sul piano contrattuale -  riesce difficile immaginare per l’assenza della garanzia del venditore in ordine al requisito della conformità alle norme sulla sicurezza degli impianti, una conseguenza sanzionatoria più grave di quella prevista per il trasferimento di immobili privi del requisito dell’agibilità (che attiene alla salubrità dell’edificio), per il quale nessuno dubita che l’unica conseguenza a carico del venditore sia il risarcimento del danno. Si consideri infatti che oggi la verifica sulla sicurezza degli impianti, ai sensi dell’art. 9, è presupposto per il rilascio dell’agibilità.
 
Ministero della Sviluppo Economico
DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.
(GU n. 61 del 12-3-2008 )
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre
2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la
sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da
disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in
materia e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il
regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle
imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese
per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il
regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per
l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso
nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17
della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
2
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti
per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere
di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi,
di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in
attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati,
per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice
rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto
di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso
l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con
l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di
autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte
all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui
responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso,
nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che
comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione
d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e
manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a
spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli
3
apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di
autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte,
cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche
solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in
corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini
dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di
telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei
serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli
apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e
meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti
di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e
d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle
imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,
di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo
1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi
preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la
qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1
presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di
quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano,
altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da
realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla
domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti
requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre
imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione,
presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti,
relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i
quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti
4
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli
approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno
1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di
commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale
o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo
1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo
di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio
qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla
lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si
considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il
titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione
tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a
sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può
essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle
normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è
redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza
tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è
redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e
5
per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o
per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad
impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad
attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie
superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di
ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i
quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in
genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive
ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e
l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne
fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili,
compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività
soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in
numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a
10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati
in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI
o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono
parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la
regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché
una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione
o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle
caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di
sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare
nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che
al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del
comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla
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normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti
realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13
marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione
contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa
vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di
cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno
parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto
di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice
l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come
descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e
l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente
indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici
interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui
all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con
decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo
quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è
sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una
dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque
anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità,
in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di
applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di
responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
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Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle
istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai
fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici
o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o
gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia
elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al
venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi
i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7,
comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di
potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza
interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova
fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui
al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1,
il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la
fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione
del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, nè l'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo
le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica
per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si
applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni
specifiche.
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Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto,
della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato
di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati,
l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello
unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto
redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto
dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono
connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività
deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del
comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice
dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese
o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle
eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli
20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli
impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati
identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5,
comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la
documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso
di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di
trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari,
la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7,
comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a
qualsiasi titolo, l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
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1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica
svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di
ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le
sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e
complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e
soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni
amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese
installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese
artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante
apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da
parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione
temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle
commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti
accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività
disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3,
salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
___________
Allegato I (di cui all'art. 7)
Allegato II (di cui all'art. 7)
Si omettono gli allegati in quanto consultabili on-line dal sito della Gazzetta Ufficiale
(http://www.gazzettaufficiale.it)
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