Le Sezioni unite della Cassazione (sentt. N.ri 577 e 583 del 2008) sono intervenute su alcune questioni che da lunga data mettono alla prova le decisioni dei tribunali di merito. Innanzitutto va chiarito il rapporto tra struttura sanitaria (pubblica o privata) e paziente: si può avere una responsabilità contrattuale della prima verso il secondo sia per il fatto commesso da un medico dipendente della struttura sia per il fatto del personale ausiliario e della struttura stessa, se provata l'insufficienza o inidonea organizzazione. La Cass. ha anche precisato che il paziente deve limitarsi a dimostrare il contratto (scritto o deducibile per fatti), l'insorgenza di una patologia o l'aggravamento di una patologia pregressa, specificando il tipo di inadempimento del debitore "che sarebbe astrattamente idoneo a provare il danno lamentato". viene pertanto superato il dubbio circa l'onere di provare lo specifico nesso di causalità tra colpa medica e danno lamentato. Sarà onere della struttura provare che l'indempimento non c'è stato ovvero che lo stesso non ha prodotto nessun danno.