Con Prov. 08/11/2007 si è precisato che il trattamento dei dati biometrici (caratteristiche geometriche della mano) è ammesso a condizione che vengano adottate strumentazioni idonee ad evitare la loro divulgazione e/o conoscibilità per fini diversi a quelli a cui il trattamento è preposto. Resta comunque fermo che il trattamento di tali dati è ammissibile solo quando ciò sia realmente giustificato "in relazione alle finalità e al contesto in cui i dati biometrici sono trattati". Si ricordi che le caratteristiche geometriche della mano differiscono dalla impronte digitali perchè non garantiscono l'identificazione univoca e certa di una persona.