Cass. 24018/2008 conferma un orientamento ormai solido in giurisprudenza in forza del quale il figlio maggiorenne non può considerarsi, per ciò solo, fuori dalla sfera protettiva (in senso economici, si intende) dei genitori. La Cassazione, infatti, ritiene che il figlio maggiorenne insoddisfatto dell'attività lavorativa che svolge può legittimamente rivolgersi al portafogli dei genitori per chè, ad esempio, questi contribuiscano alle spese di un corso di preparazione o di formazione lavoro, sempré che l'attività che il figlio svolge non sia in linea con la sua preparazione professionale. tuttavia la sentenza in commento va oltre, ritenendo che addirittura il figlio maggiorenne possa pretendere l'aiuto dei propri ascendenti anche quando ciò che egli svolge da un punto di vista lavorativo non è coerente con le proprie inclinazioni naturali (nel caso esaminato, il figlio si è licenziato da una carrozzeria in quanto intende svolgere l'attività di parrucchiere).