con la sentenza 23885 del 19 settembre 2008 la cassazione conferma l'addebito della colpa per la separazione alla moglie che rifiuta di spsostarsi dal luogo nuziale (ivrea) al nuovo posto in cui il marito è stato trasferito per motivi di lavoro (Reggio emilia), giungendo finanche a dormire nella stanza del figlio. tale condotta, a giudizio della corte, ha determinato il fallimento della unione coniugale.