se a condurre un immobile sono entrambi i coniugi, a nulla varrà il rilievo in forza del quale, risultando uno solo di essi quale firmatario del contratto, il locatore non potrà che pretendere verso quest'ultimo i sui diritti (es. canoni scaduti). Il fatto della coabitazione, infatti, implica necessariamente che la qualità di conduttore dell'immobile debba ricondursi ad entrambi i coniugi e pertanto deve ritenenrsi che ciascuno di essi potrà essere, indistintamente, chiamato a rispondere delle obbligazioni ex contractu. in tal senso Cass. n. 1011/1978 ha precisato che "la coesistenza nello stesso rapporto locatizio di più conduttori non esclude che ciascuno di questi sia tenuto per la medesima prestazione". Nel caso in cui il giudice dovesse assegnare l'immobile al coniuge non firmatario del contratto, tale provvedimento ha l'effetto di modificare soggettivamente l'originario rapporto contrattuale (cfr. art. 6, comma 2, L. 392/1978), nel senso che il locatore vedrà una modificazione soggettiva dell'altro contraente; da tale momento (venendo meno il fatto della coabitazione) potrà rivolgersi solo nei confronti di questi, a tutti gli effetti di legge.